Lo statuto

Art. 1 - Costituzione, sede e durata.

È costituita con sede in San Vito dei Normanni in Via Mercede, 1,  l’Associazione Culturale denominata “DELFINO”. La durata dell’associazione è stabilita a tempo indeterminato.

 

Art. 2 - Principi ispiratori e finalità

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell’Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà e della giustizia.

L’associazione non aderisce a nessuna organizzazione politica/amministrativa, è a carattere volontario, non persegue finalità di lucro e si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati.

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

L’associazione ha lo scopo di:

  1. a.    contribuire allo sviluppo e alla sempre più ampia diffusione in campo culturale, teatrale, musicale e ricreativo. Pubblicare e diffondere bollettini d’informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti ai soci e ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci;
  2. b.    promuovere e organizzare attività ricreative e culturali con altre associazioni.

Per l’attuazione dei propri scopi, l’associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’associazione.

 

Art. 3 - Soci

I soci si distinguono in ordinari e onorari. Gli ordinari sono coloro che aderiscono spontaneamente all’associazione mentre gli onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei soci e hanno stessi diritti senza obbligo di versare la quota associativa.

È socio onorario dell’Associazione il Parroco della Parrocchia di Santa Maria della Mercede, alla data della costituzione del presente atto è Parroco/Superiore pro-tempore Padre Ettore Ricci.

Il numero dei soci è illimitato, possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda, scritta, al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

  1. 1.    indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e codice fiscale;
    2.    dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall’appartenen­za all’Associazione.

Gli associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, di versare le quote sociali nell’ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo e di garantire le prestazioni concordate dall’Assemblea.

I soci che hanno diritto di voto sono coloro che hanno versato la quota associativa almeno 30 giorni prima della convocazione dell’Assemblea, non è ammessa la delega per il voto, ed ogni socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalle quote sociali versate e sottoscritte.

 

Art. 4 - Organi dell’associazione.

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri (se nominato).

 

Art. 5 - L’Assemblea degli associati

L’assemblea è costituita da tutti gli associati all’Associazione. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta nei 15 giorni successivi.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può aver luogo almeno un’ora dopo, l’Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita.

L’Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. a.    eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero;
    b.    eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  2. c.    definire gli obiettivi generali e deliberare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
  3. d.    discutere ed approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
    e.    discutere ed approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione.

L’Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione.

Il verbale delle sedute da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli associati, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto ed è composto da 5 a 13 membri in numero dispari.

Ogni socio può essere candidato. Nelle schede dovranno essere indicati tutti i candidati al Consiglio; si potranno esprimere soltanto due preferenze. In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti espressi, il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, con cadenza almeno trimestrale e quando lo richiede tre su cinque (quattro su sette, cinque su nove…) dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti si riapre la discussione o si rinvia l’argomento alla seduta successiva. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  1. a.    stabilire l’ammontare delle quote associative;
    b.    proporre all’Assemblea norme e regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
  2. c.    sottoporre all’Assemblea per l’approvazione il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
  3. d.    predisporre e presentare all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri;
    e.    accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione a socio;
  4. f.      individua e responsabilizza uno o più soci per organizzare particolari iniziative;
    g.    ratificare o modificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall’Assemblea.

L’assemblea delibera e determina i compensi ai membri del Consiglio Direttivo, a rimborso di spese sostenute per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all’Associazione.

 

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente è titolare della firma sociale e rappresenta legalmente l’Associa­zione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. La convocazione è effettuata a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.

In caso di comprovata necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competen­za del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti il consiglio direttivo.

 

Art. 8 - Collegio dei Probiviri (se nominato)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea.

Il Collegio ha il compito di risolvere le controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.

 

Art. 9 - Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale e possono essere riconfermate per non più dì tre mandati consecutivi per la stessa carica.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Non sono previsti particolari regimi di prolungamento.

 

Art. 10 - Bilancio

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, preven­tivo e il conto consuntivo, da sottoporre all’Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.

Il conto consuntivo sarà composto dalla parte finanziaria e da quella economica. Ad esso verrà allegato l’inventario sociale.

L’assemblea per la discussione e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzio­ne non siano imposti dalla legge.

 

Art. 11 - Quote associative

Il Consiglio Direttivo fissa, entro dicembre la quota associativa per l’anno successivo a carico degli associati e deve essere versata entro il 31 marzo.

Le somme versate a titolo di quote associative annuali non sono rimborsabili in nessun caso.

Gli associati che si rendono morosi, perdono il diritto all’elettorato attivo e passivo nonché il diritto di ottenere i servizi dell’associazione. Decorso un anno dalla scadenza del versamento, l’associato viene escluso.

 

Art. 12 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle fonti seguenti:

  1. a.    quote associative e contributi degli associati;
    b.    contributi dei privati;
  2. c.    contributi dallo Stato, Enti Locali, Enti ed Istituzioni pubbliche;
  3. d.    contributi da organismi internazionali;
    e.    donazioni;
  4. f.      entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  5. g.    rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo
    h.    qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

I finanziamenti che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria (se l’ammontare supera 2000 euro) acceso presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato o ordinativo con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

 

Art. 13 - Modifiche statutarie e scioglimento dell’associazione

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da due terzi degli associati.

La proposta di scioglimento dell’Associazione può essere avanzata dall’Assem­blea, dal Consiglio Direttivo o da due terzi degli associati.

Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l’Assemblea in seduta straordinaria.

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

L’assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono ammessi nei poteri del consiglio direttivo e dei presidente. L’assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell’eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione che dovrà essere devoluto, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli previsti dal presente Statuto.

E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell’eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo  non dismesso.

 

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.